| Statute |
Art. 1è costituita la Federazione delle seguenti Società scientifiche: ABCD, AGI, SIBBM, SIMGBM, SIFV, SIP, SIMA, SIGA, SICA e SINS. La Federazione prende il nome di FISV, Federazione Italiana Scienze della Vita. La FISV non ha scopo di lucro e non ha finalità sindacali. Il Consiglio FISV verifica annualmente la qualità delle attività svolte ed è disponibile in proposito a ulteriori verifiche istituzionali. Il legale rappresentante è il Presidente in carica. Scopo della Federazione è il coordinamento delle attività della società in campo nazionale ed internazionale al fine di:
Art. 2Fanno parte della FISV le Società scientifiche sopra menzionate. L'afferenza alla FISV di altre Società o gruppi è subordinata al riconoscimento degli obiettivi indicati nell' art. 1 ed all'approvazione del Consiglio della FISV Art. 3Il Consiglio Direttivo della FISV è costituito da due membri per ciascuna Società : il Presidente in carica ed un membro, designato con modalità proprie da ciascuna società. Il Consiglio della FISV si riunisce almeno una volta l'anno per coordinare le iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'art. 1. Il Presidente della FISV viene eletto dal Consiglio, e resta in carica 3 (tre) anni a partire dal 1° gennaio successivo alla designazione e può essere rieletto una sola volta. La FISV non esercita né partecipa ad attività imprenditoriali. Le sue attività sociali sono finanziate esclusivamente attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi comprese industrie farmaceutiche e della ricerca, nel pieno rispetto dei criteri condivisi dalla comunità scientifica internazionale e dalle istituzioni scientifiche e formative, inclusa la Commissione Nazionale per la Formazione Continua. Art. 4Eventuali modifiche allo Statuto della FISV devono essere proposte dal Consiglio della FISV ed approvate dai Consigli Direttivi delle singole Società . Una singola Società può uscire dalla FISV in qualunque momento, previa comunicazione scritta del suo Presidente in carica al Consiglio della FISV. Tutti gli impegni presi dalla Società in uscita saranno comunque da essa rispettati fino al 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso di estinzione della Federazione, possibile dopo la rinuncia di almeno 3/4 delle Società partecipanti, il patrimonio della FISV verrà trasferito in parti uguali a queste ultime. Art. 5Per quanto non previsto dallo Statuto, vale il Regolamento |


