Art. 1
Il Consiglio della FISV è costituito ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.
  1. Il Consiglio comprende il Presidente, il Segretario, tutti i Presidenti delle Società aderenti alla FISV ed un membro designato da ciascuna Società. I Presidenti delle singole Società ne fanno parte come Consiglieri per tutta la durata del loro mandato; i membri designati dalle singole Società restano in carica per 2 anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla designazione. Una singola Società può sostituire, con modalità proprie, il membro designato al Consiglio prima della scadenza del suo mandato, previa comunicazione scritta del suo Presidente in carica al Consiglio della FISV.
  2. Il Presidente non rappresenta una singola Società ma tutte le Società federate. Egli viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio della FISV, nel corso del Congresso nazionale, tra i candidati proposti ufficialmente da almeno 3 Società federate. Nel caso che egli sia già membro del Comitato quale Presidente o delegato di una Società egli, subito dopo l’elezione a Presidente FISV decade da quella carica e viene sostituito nel Consiglio da un altro delegato dalla sua Società.
  3. Il Presidente convoca il Consiglio della FISV almeno 4 volte all’anno, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne guida i lavori. Egli cura con il Consiglio il Programma del Congresso FISV e quello di ogni altra iniziativa scientifica promossa dalla Federazione; rappresenta la FISV a livello sociale e politico, prendendo se il caso iniziative indipendenti e inserendo la Federazione nelle iniziative di singole Società.
  4. Il Presidente sceglie, a sua discrezione, un ricercatore, purchè di alto profilo scientifico, a cui affidare la Segreteria Scientifica e la Tesoreria della Federazione. Il Segretario, nominato dal Consiglio della FISV su indicazione del Presidente, fa parte del Consiglio stesso. Nel caso che egli sia già membro del Consiglio quale Presidente o delegato di una Società, subito dopo la sua scelta a Segretario FISV egli decade dalla carica precedente e viene sostituito nel Consiglio da un altro delegato dalla sua Società. Il Segretario –Tesoriere può collaborare in tutte le attività del Presidente, lo sostituisce in caso di suo forzato impedimento, si occupa degli aspetti organizzativi generali e finanziari della FISV e redige i verbali delle riunioni.
  5. Il Presidente ed il Segretario prendono possesso delle loro cariche entro il I dicembre successivo alla loro elezione al Congresso annuale FISV. Essi restano in carica per 3 anni.
  6. Il Consiglio della FISV è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei suoi membri. Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza semplice e non sono ammesse deleghe. Le cariche sociali FISV vengono tenute dai soci ad esse designati senza retribuzione alcuna.
Il Consiglio della FISV promuove ogni iniziativa, nelle forme che riterrà opportune, per raggiungere gli obiettivi a Statuto.


Art. 2
I fondi per la gestione delle attività della FISV sono forniti dalle singole Società sulla base del numero degli iscritti.
Il Consiglio della FISV propone l'ammontare della quota per socio ai Consigli Direttivi delle singole Società che devono approvarla. I versamenti saranno effettuati dai Segretari delle singole Società al Segretario-Tesoriere della FISV entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di esercizio. Il Consiglio FISV approva i bilanci della Federazione che devono essere poi discussi ed approvati dalle Assemblee delle Società partecipanti. Il domicilio legale della Federazione è presso la Fondazione Adriano Buzzati-Traverso.

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